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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE "UNIVERSITÀ  DELLA TERZA ETÀ" DELLA CITTÀ DI MONTEBELLUNA

ART. 1

(Denominazione e sede)

  1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’Associazione di promozione sociale denominata: “UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DI MONTEBELLUNA” con sede presso il Centro Sociale nel Comune di Montebelluna.

  2. L’Associazione agisce nei limiti della legge 383/2000 e del D.L. 460/97 e dei principi dell’ordinamento giuridico riguardanti gli Enti senza fini di lucro di utilità sociale. 

ART. 2

(Finalità)

  1. L’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro, svolge attività di promozione e utilità sociale, è aperta a tutti, senza limiti di età e di titoli di studio.

  2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

  3. Essa persegue la finalità di offrire ai suoi membri iscritti un efficace strumento di incontro, di dibattito e di aggiornamento, sotto la guida di studiosi e di esperti, per favorire l’integrazione tra formazione culturale e condizione esistenziale. Si propone quindi di:

 a) agevolare la continuità dell’inserimento sociale degli anziani i di promuovere il loro reinserimento;

 b) favorire la conoscenza scientifica della  “con-dizione di anziano”;

 c) offrire la possibilità di un aggiornamento culturale scientificamente corretto.

  1. L’Università prevede corsi di lezioni semestrali e/o annuali; esse si adeguano alle esigenze degli iscritti, sviluppano in modo organico temi riguardanti la storia locale, la condizione anziana e le scienze economiche, giuridiche, umanistico – letterario - linguistiche, filosofiche, scientifiche, psico - sociologiche, mediche, etico - religiose e artistiche. Ai corsi si affiancano seminari, visite culturali e attività per lo sviluppo delle attitudini individuali; è inoltre possibile partecipare a iniziative locali purché omogenee agli scopi dell’Associazione. 

ART. 3

(Soci)

  1. Sono ammessi all’Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

  2. L’Organo compente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

  3. I soci si distinguono in fondatori, benemeriti, ordinari, sostenitori e soci iscritti ai corsi. Soci fondatori coloro  che hanno promosso la costituzione dell’Università: i loro nominativi figurano nell’atto costitutivo. Soci benemeriti sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione. Soci ordinari sono le persone fisiche che, condividendo le finalità dell’Università, intendono collaborare al loro conseguimento. La qualità di socio ordinario si acquisisce con l’accettazione da parte del Consiglio direttivo e con il versamento della quota di iscrizione; si perde per decesso, dimissioni, morosità: in quest’ultimo caso il socio sarà preavvisato in modo da consentirgli l’esposizione delle sue controdeduzioni. La qualità di socio sostenitore si acquisisce versando annualmente una somma almeno doppia della quota d’iscrizione dei soci ordinari. La qualità di socio iscritto ai corsi si acquisisce versando la quota, che verrà stabilita annualmente dal Consiglio direttivo.

  4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile. 

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

  1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

  2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività prestata.

  3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

  4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

  1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

  2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.

  3. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. E’ ammesso il ricorso al Giudice ordinario. 

ART. 6

(Organi sociali)

  1. Gli organi dell’associazione sono:

  1. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. 

ART. 7

(Assemblea)

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.

  2. L’Assemblea dei soci viene convocata almeno una volta all’anno, non oltre il mese di Ottobre, dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;

  3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario;

  4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi. 

ART. 8

(Compiti dell’Assemblea)

L’Assemblea deve:

ART. 9

(Validità Assemblee)

  1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, come previsto dall’articolo 21 del Codice Civile, in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

  2. Non sono ammesse deleghe.

  3. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annuale di Associazione.

  4. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quanto l’Assemblea lo ritenga opportuno).

  5. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo  statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole di ¾ dei soci. 

ART. 10

(Verbalizzazione)

  1. Delle riunioni di assemblea si redige verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

  2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia. 

ART. 11

(Consiglio direttivo)

  1. La gestione amministrativa e culturale dell’Università è affidata a un Consiglio direttivo composto da nove soci fondatori, ordinari e iscritti ai corsi.

  2. Il Consiglio provvede a nominare nel proprio seno il Presidente, il Segretario, il Direttore dei corsi e il Tesoriere. L’incaricato di componenti del Consiglio direttivo sarà triennale e i componenti rieleggibili.

  3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

  4. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’amministra-zione, il rendiconto consultivo e preventivo. 

  5. Le decisioni del Consiglio vengono assunte con la maggioranza semplice dei voti. 

ART. 12

(Presidente)

  1. Il Presidente, al quale spettano le funzioni di Presidente del Consiglio direttivo e dell’Associazione, ha la rappresentanza legale dell’Associazione, ne tutela gli interessi e ne fa rispettare le norme statutarie, convoca e presiede le riunioni del Consiglio. 

ART. 13

(Collegio dei Revisori dei Conti)

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri di cui uno con le funzioni di Presidente e da due effettivi.

  2. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione amministrativa ed il patrimonio dell’associazione, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all’assemblea con relazione scritta e da legare al bilancio. 

ART. 14

 (Risorse economiche)

  1. Le risorse economiche sono costituite:

  1. dai beni mobili e immobili di proprietà dell’As-sociazione;

  2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

  3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

  4. dalle quote annuali dei soci e degli utenti;

  5. da eventuali contributi di Enti, Banche, Associazioni, Privati, ecc.

  6. dai proventi comunque derivanti all’”Università della Terza Età delle Città di Montebelluna” per il conseguimento delle finalità istituzionali.

  1. Tutte le attività svolte dal Presidente e dagli altri componenti del Consiglio sono prestate a titolo del tutto gratuito. A titolo gratuito sono anche le prestazioni dei docenti, a parte l’eventuale rimborso spese.

  2. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni.

ART. 15

(Rendiconto economico-finanziario)

  1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazio-ne è annuale e decorre da primo luglio di ogni anno. Il contro consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

  2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 15 gg. prima dell’assem-blea e può essere consultato da ogni associato.

  3. Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il quarto mese successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

  4. L’esercizio finanziario si chiude al 30 giugno di ogni anno.

  5. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

ART. 16

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L’”Università della Terza Età di Montebelluna” ha durata illimitata.

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con le modalità di cui all’art. 9 e in tal caso, il patrimonio dopo la liquidazione sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

Il Patrimonio dell’Associazione alla cessazione della sua attività sarà devoluto come sopra, fatta eccezione per i beni che all’Università pervenissero sotto la condizione di una diversa devoluzione alla sua cessazione. 

 

ART. 17

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia. 

 

Montebelluna, lì 21 febbraio 2008.